Audizione del minore nei procedimenti di sottrazione internazionale – Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3319
Nei procedimenti aventi ad oggetto la sottrazione internazionale di minori l’ascolto dei medesimi è indispensabile, ai fini di una decisione equa.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3319/17 ha accolto il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con il quale era stato disposto il ritorno in Irlanda di una bambina.
Con un unico articolato motivo, il P.M. ricorrente aveva denunciato la violazione degli articoli 13 della Convenzione dell’Aja del 1980 e L. 15 gennaio 1994, n. 64, articolo 7 per avere il TM di Catanzaro disposto il rientro della minore in Irlanda in contrasto con il suo interesse, senza avere prima provveduto all’audizione della stessa e in mancanza di motivazione sul punto; per avere erroneamente valutato fatti che dimostravano l’intollerabilità della situazione in cui la minore si sarebbe trovata esposta in caso di rimpatrio, per il fatto che il padre era privo di una stabile e continuativa attività lavorativa e non era in grado di garantirle una sicura abitazione in Irlanda, mentre in Italia la minore viveva nell’abitazione della madre, era utilmente inserita nell’ambiente scolastico ed era protetta da una rete parentale di riferimento.
La Corte di Cassazione ha disposto la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato accogliendo il ricorso del PM.