Caso Barnea e Caldararu c. Italia, ricorso n. 37931/2015, deciso dalla I Sezione della CEDU in data 22 giugno 2017

Con la decisione resa in data 22 giugno 2017 sul caso “Barnea e Caldararu c. Italia” la CEDU ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 Conv. (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Il ricorso alla CEDU è stato promosso dalla coppia di genitori della minore nonché dai suoi due fratelli e dalla sorella.

Nel caso di specie la figlia minore della coppia di ricorrenti era stata allontanata dal nucleo familiare all’età di 28 mesi, con decisione del 2009 da parte del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto il collocamento della minore in comunità, e successivamente collocata in altra famiglia, in affidamento a scopo adottivo, a far data dal dicembre 2010.

La Corte d’Appello, adita dai genitori, nel mese di ottobre 2012 aveva però riformato la decisione del Tribunale per i Minorenni, ordinando il reinserimento della bambina nel nucleo familiare d’origine, e disponendo che fosse attuato a tal fine un programma per il riavvicinamento tra i genitori e la figlia allontanata.

Tuttavia, soltanto nel 2016 il Tribunale per i Minorenni aveva ordinato il rientro della minore in famiglia, decisione confermata dalla Corte d’Appello nel novembre dello stesso anno: e ciò, nonostante a causa del lungo periodo di tempo trascorso dalla minore lontana dalla famiglia biologica, la bambina avesse avuto gravi difficoltà psicologiche conseguenti al reinserimento.

I ricorrenti adiscono quindi la CEDU facendo valere la violazione dell’art. 8 Conv., perché, sebbene avessero ottenuto il reinserimento della bambina in famiglia, le ripercussioni psicologiche a carico della minore e le perduranti difficoltà di adattamento avevano reso palese come i legami familiari fossero stati ormai definitivamente deteriorati.

La Corte EDU accoglie il ricorso, e chiarisce che le conseguenze negative descritte sono da imputare alla condotta delle Autorità italiane, che hanno lasciato trascorrere anni prima di reinserire la minore senza predisporre un adeguato programma volto alla conservazione dei legami, ormai definitivamente compromessi.

AFFAIRE BARNEA ET CALDARARU c. ITALIE