Comunicato U.N.C.M. – Madri detenute

L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

MANIFESTA

il proprio apprezzamento in relazione alla recente approvazione – all’unanimità – alla Camera del testo unificato delle proposte di legge C. 52 – C. 1814 – C. 2011 -A (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori).

EVIDENZIA

  • che l’approvazione del testo unificato rappresenta un importante traguardo verso l’attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e, in particolare, del diritto <<di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo>> (art. 9 comma III), che risulta sensibilmente limitato nel caso di minori figli di madri e/o genitori detenuti;
  • che, infatti, la tutela di tale diritto fondamentale del minore è fortemente ostacolata dalla condizione detentiva del genitore, per come opportunamente rilevato da uno studio approfondito del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (cfr. 2° Rapporto supplementare 2009 e 4° Rapporto di aggiornamento 2007/2008 sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza in Italia, elaborati dal Gruppo CRC);
  • che, secondo i dati rilevati, la problematica in questione assume dimensioni rilevanti, atteso che ogni anno in Italia i minori separati da un genitore (o da entrambi) perché detenuti sono ben 75 mila (cfr. Figli di genitori detenuti – Prospettive europee di buone pratiche, Milano 2007, Bambinisenzasbarre);
  • che il mantenimento della relazione familiare (fatte salve le ipotesi di impedimenti giudiziari e di situazioni che siano in contrasto con la tutela dell’incolumità e/o degli interessi del minore) è un diritto fondamentale di ogni
  • fanciullo e che va, pertanto, garantita la continuità del legame affettivo fra genitori e figlio minore, specialmente se di età inferiore ai dieci anni.
  • che risulta, conseguentemente, necessario favorire il mantenimento del rapporto madre/padre e figlio minore con adeguate “attività di sostegno e di intervento” nelle ipotesi in cui sussista inevitabilmente una distanza fisica tra figlio minore e genitore (a causa della condizione detentiva di quest’ultimo);

AUSPICA

che si ponga fine al fenomeno dei c.d. “bambini detenuti” e che si favorisca – ove la situazione concreta lo consenta – il ricorso a strutture che limitino, al massimo, la percezione del bambino di trovarsi in una condizione “restrittiva”, in ossequio al principio secondo cui i bambini non debbano essere sottoposti a limitazioni della libertà personale in ragione della condizione carceraria del genitore che ne cura prevalentemente l’accudimento e la crescita.

RILEVA

che l’approvazione della riforma della normativa in materia, pur non del tutto esaustiva, rappresenta un significativo passo in avanti verso la piena attuazione del principio che assicura ad ogni minore il diritto ad una relazione familiare piena con la figura genitoriale in stato detentivo, al fine di garantire lo sviluppo armonico della personalità.

Bari, 18 febbraio 2011

Il Presidente
Avv. Luca Muglia