Corte d’Appello di Milano, Sez. V Civile, 28 ottobre 2016

Due persone italiane di sesso maschile sono partner all’interno di una coppia same-sex. Gli stessi ricorrono a tecniche di fecondazione eterologa e di maternità surrogata in California: ciascuno dei due partner ha fecondato un ovulo della donna – la madre gestante – la quale ha dato alla luce, con parto gemellare, due bambini riconosciuti alla nascita dai rispettivi padri e non dalla madre. Nell’atto di nascita formato in California viene dato atto della circostanza per cui i minori sono “twins”, ancorché ciascuno dei due abbia un padre diverso.

I due genitori richiedono la trascrizione in Italia dell’atto di nascita di ciascuno dei due figli, che viene però negata dall’Ufficiale dello Stato Civile di Milano sul presupposto della contrarietà all’ordine pubblico anche per elusione della normativa italiana che pone il divieto di ricorrere a tecniche di maternità surrogata. Il Tribunale di Milano conferma le valutazioni dell’Ufficiale dello Stato Civile, ritenendo contrario all’ordine pubblico trascrivere nei registri degli atti di nascita che attribuiscono ai figli lo stato di gemelli, quando in realtà, pur avendo in comune la sola madre – che pure non ha proceduto al loro riconoscimento – gli stessi sono indicati con padri differenti. Né sarebbe possibile una trascrizione meramente parziale degli atti di nascita formatisi all’estero, ad esempio con l’omissione al riferimento “twin”.

I reclamanti si rivolgono alla Corte d’Appello di Milano che accoglie le loro doglianze ed ordina la trascrizione degli atti di nascita, non ravvisando alcuna contrarietà rispetto all’ordine pubblico.

Anzitutto, trova applicazione l’art. 33 l. 218/1995 per cui lo status filiationis dei bambini è determinato dalla legge californiana, essendo i minori cittadini statunitensi: secondo la legge di tale Stato non soltanto è lecito il ricorso alle tecniche procreative impiegate, ma anche la formazione di atti di nascita che, pur recando l’indicazione del rapporto tra i gemelli, attribuisce a ciascuno dei bambini una paternità differente.

Inoltre, non spetta al giudice nazionale valutare la contrarietà della disciplina giuridica straniera rispetto ad una o più norme interne, ma, nel vaglio della contrarietà o meno all’ordine pubblico degli effetti della trascrizione, deve darsi prioritaria considerazione al superiore interesse del minore: un’interpretazione di tale clausola, anche alla luce delle indicazioni sovranazionali recepite dal nostro ordinamento, impone dunque di procedere alla trascrizione degli atti di nascita per evitare incertezze giuridiche circa lo status filiationis dei bambini, validamente ed efficacemente costituitosi all’estero.

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