Documento UNCM sul DDL Processo Breve

L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

CONSIDERATO

– che il disegno di legge “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (DDL 1880), mediante il quale si intende attuare il principio della ragionevole durata dei processi, presenta evidenti lacune sia in relazione alla posizione dell’imputato minorenne che con riferimento ai reati in danno di minori;

IMPUTATO MINORENNE

RITENUTO 

  • che il provvedimento in questione omette il contemperamento con le disposizioni contenute nel D.P.R. n°448/1988 che disciplinano il processo penale a carico di imputati minorenni;
  • che il processo penale minorile, a differenza di quello degli adulti, prevede espressamente, oltre alla acquisizione della prova del fatto-reato, il compimento e l’acquisizione degli accertamenti sulla personalità del minore;
  • che il legislatore trascura – ancora una volta – la ratio del processo penale minorile, fortemente condizionato dalla indagine sulla personalità e dalle finalità educative, e strutturato in maniera tale da “favorire” e “anticipare” la definizione nella fase dell’udienza preliminare attraverso meccanismi e sbocchi processuali del tutto diversi da quelli previsti per gli adulti;
  • che il processo penale minorile presuppone ed auspica la presenza necessaria del minore, tant’è che il giudice minorile illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni (ex. art. 1 D.P.R. 448/1988), può disporre anche l’accompagnamento coattivo dell’imputato non comparso (ex art. 31 e 33 D.P.R. 448/1988) e, nell’udienza preliminare, prima dell’inizio della discussione, chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase (ex art. 32 D.P.R. 448/1988);
  • che l’istituto dell’accompagnamento coattivo dell’imputato minorenne, a differenza di quello previsto per gli adulti (art. 490 c.p.p.), è finalizzato alla elaborazione di progetti educativi (in primis la messa alla prova) ovvero all’adozione di provvedimenti civili urgenti a protezione del minore;
  • che il minore imputato è effettivamente partecipe della vicenda processuale che lo riguarda, al punto tale da essere responsabilizzato persino sul contenuto delle scelte processuali (cfr. art. 22 L. 1 marzo 2001 n. 63 che, in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 Cost., ha modificato il I comma dell’art. 32 D.P.R. 448/1988, richiedendo il consenso del minore alla definizione anticipata del processo);
  • che l’attuale formulazione del DDL 1880 (all’art. 2), nel sancire tempi processuali estremamente ridotti e nel non prevedere la sospensione del processo per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato minorenne, è tale da determinare – di fatto – la compressione del diritto del minore ad essere presente nei procedimenti penali che lo riguardano ed a prestare validamente il consenso alla definizione anticipata (quale giudice, a fronte del rischio “estinzione”, procederebbe all’accompagnamento coattivo o acconsentirebbe ad un rinvio finalizzato ad assicurare la presenza del minore??? );
  • che, in via astratta, il principio della rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, cui si ispira l’intero processo penale minorile, appare compatibile con il principio di “ragionevole durata” del processo sancito dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
  • che, tuttavia, al fine di garantire il contemperamento tra la pretesa punitiva dello Stato e le finalità
  • educative appare necessario favorire (giammai ostacolare) la presenza del minore all’udienza preliminare, snodo principale dell’intero processo penale minorile;
  • che, diversamente, si snaturerebbe la ratio del processo a carico di imputati minorenni, costringendo il giudice a scongiurare il rischio estinzione attraverso la celebrazione di processi in cui il minore è quasi sempre assente;
  • che, peraltro, la lacuna evidenziata determinerebbe conseguenze assai negative anche e soprattutto per il minorenne straniero, attese le maggiori difficoltà legate alla comparizione in udienza dello stesso;
  • che la facoltà del giudice di disporre la sospensione del processo “per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato minorenne” (conformemente a quanto stabilito dagli artt. 1, 31 e 33 D.P.R. 448/1988) sarebbe in grado di colmare, almeno in parte, l’incongruenza normativa sopra rilevata;
  • che l’art. 2 comma II lettera a) del DDL 1880 (Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole), nel prevedere che il corso dei termini è sospeso “in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge”, sembrerebbe escludere le ipotesi di sospensione del processo penale imposte da una particolare disposizione di legge (ivi compresa la messa alla prova di cui all’art. 28 D.P.R. n. 448/1988, istituto “cardine” del processo penale minorile);
  • che, pertanto, appare assolutamente urgente e necessario un correttivo che consenta di includere tra le ipotesi di sospensione di cui all’art. 2 del DDL 1880 quella contemplata dall’art. 28 D.P.R. n. 448/1988 (sospensione del processo e messa alla prova);

MINORE VITTIMA DI REATO

RITENUTO

  • che l’U.N.C.M. ha segnalato da tempo l’inderogabile esigenza di prevedere una regolamentazione normativa dei molteplici aspetti che possano interessare il minore vittima di reati non necessariamente o non esclusivamente a sfondo sessuale, segnalando la necessità di un intervento normativo, pur nel rispetto dei principi fondamentali del giusto processo e del diritto di difesa dell’indagato/imputato;
  • che il sistema di tutela del minore vittima di reato non può non tenere conto dei seguenti riferimenti normativi comunitari ed internazionali:

a) Decisione Quadro 2001/220/GAI (datata 15.03.2001) del Consiglio dell’Unione Europea su “La posizione delle vittime nel processo penale”, contenente diverse disposizioni sulla posizione dei bambini vittime e/o testimoni nei procedimenti penali, in cui si evidenzia la necessità di un trattamento specifico delle vittime particolarmente vulnerabili;
b) Risoluzione 2005/20 adottata dal Consiglio Economico e Sociale dell’ONU il 22.07.2005 contenente le Linee Guida a favore dei minorenni coinvolti nei reati in qualità di vittime o di testimoni, con le quali si è inteso evidenziare che i minori vittime e testimoni di reati e di violenze sono particolarmente vulnerabili e necessitano di un supporto e di una protezione adeguata in relazione al trauma subito, alla loro età, al livello di maturità ed agli specifici bisogni del caso, al fine di prevenire ulteriori traumi o l’aggravarsi di quelli già subiti;
c) Pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea emessa in data 16.06.2005 (relativa ad una questione pregiudiziale proposta dal G.I.P. di Firenze in relazione ad un procedimento penale a carico di un’insegnante di scuola materna, accusata di maltrattamenti), in base alla quale <<il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti, a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza e prima della tenuta di quest’ultima >> (c.d. sentenza Pupino);

  • che, anche alla luce delle indicazioni comunitarie ed internazionali innanzi richiamate, l’U.N.C.M. ha più volte richiesto, nelle opportune sedi (vedi audizioni c/o Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza e c/o Commissioni Giustizia), che sia ampliata la facoltà di richiedere l’incidente probatorio allorquando si debba procedere all’assunzione della testimonianza di un minore nei casi in cui le esigenze dello stesso lo rendano necessario od opportuno, a prescindere dal titolo di reato, e ciò al fine di colmare l’ingiustificato “vuoto” di tutela nei confronti dei minori vittime di reati diversi da quelli “individuati” dal legislatore come particolarmente gravi;
  • che il trattamento differenziato a seconda delle tipologie dei reati commessi ai danni dei minori appare del tutto ingiustificato ed in aperto contrasto con le principali normative e raccomandazioni internazionali;
  • che l’Unione Europea, con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 gennaio 2008 sulla predisposizione di una strategia dell’U.E. sui diritti dei minori (2007/2093 (INI)), ha indicato tra le priorità da perseguire quella di prevedere una legislazione comunitaria che, muovendo dall’affermazione secondo la quale <<la violenza contro i minori è ingiustificabile, qualunque forma essa assuma e in qualsiasi contesto sia essa perpetrata, incluso quello domestico>>, condannando tutte le forme di violenza contro i minori, inclusa la violenza fisica, psicologica e sessuale, consideri <<vittime di reato i minori che siano stati testimoni di violenza domestica>>, con ciò chiarendo che sussiste un’autorevole valutazione, a livello comunitario ed internazionale, circa la necessità che si predisponga nelle legislazioni degli Stati membri una tutela rafforzata del minore;
  • che l’art. 2 comma 1 del DDL 1880 di iniziativa governativa prevede che l’estinzione del processo non operi per i reati puniti con pena edittale superiore ai 10 anni di reclusione;
  • che nell’elenco dei reati per i quali è esclusa l’estinzione del processo (cfr. art. 2 comma V del DDL 1880) non compaiono diverse tipologie di reati a danno di minori (mentre, viceversa, compare il nuovo istituto del reato di stalking di cui all’art. 612 bis c.p.);
  • che, pertanto, rischieranno in concreto l’estinzione i processi per reati quali: la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), l’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.), la sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.), la sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.), la sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574 bis c.p.), l’abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), e ancora: il reato di prostituzione minorile (art. 600 bis commi 2° e 3° c.p.), la detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.), la corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.);
  • che per la maggior parte dei reati ai danni di minori sopra indicati il codice di rito non prevede la possibilità di esperire incidente probatorio (come suggerito dalle raccomandazioni internazionali e richiesto dall’U.N.C.M.) il quale, oltre ad evitare la reiterazione di inutili e dannose audizioni processuali del minore, garantirebbe la maggiore celerità dei processi, scongiurando la prescrizione dei reati;
  • che, pertanto, il rischio di estinzione dei processi per i reati in danno di minori non ricompresi nell’art. 2 del DDL 1880 risulta assolutamente concreto ed elevato;

PROCESSI CIVILI (MINORILI)

OSSERVA

come le modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89 non tengano in alcuna considerazione la peculiarità dei processi civili che coinvolgono i minori. E’ di tutta evidenza, infatti, che procedure così delicate che attengono alle capacità genitoriali ed alla protezione del minore non possano avere tempi contingentati in appena due anni, posto che spesso risulta assolutamente necessario consentire possibili evoluzioni positive del contesto familiare, pena soluzioni drastiche o frettolose che nulla hanno a che vedere con l’interesse del minore e della sua famiglia.
Se la ratio del provvedimento sembrerebbe quella di comprimere la spesa pubblica per l’equo indennizzo per irragionevole durata del processo, l’applicazione delle suddette norme alla materia minorile avrà probabilmente l’effetto esattamente contrario: un inutile dispendio di risorse.

AUSPICA

  • che il legislatore ponga rimedio alle problematiche sollevate, prestando la dovuta attenzione alle legittime istanze di tutela del minore, imputato e/o vittima di reato, provenienti dall’avvocatura minorile;
  • che le forze politiche valutino le forti ricadute del disegno di legge 1880 sul versante della tutela del minore e considerino la inderogabile necessità di modificare

le disposizioni in questione nelle parti richiamate.

Napoli, 11 dicembre 2009

Avv. Fabrizia BAGNATI
Presidente
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

Avv. Luca MUGLIA
Vice-Presidente
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI