La Cassazione torna sul danno endofamiliare a seguito di accertameto giudiziale della paternità

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 19 giugno 22 novembre 2013, (Presidente Salmè – Relatore Acierno) torna a trattare del danno endofamiliare a seguito di accertamento giudiziale della paternità, riferendosi segnatamente al danno da “vuoto emotivo, relazionale e sociale” subito da due figli per l’assenza del padre fin dalla nascita.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 giugno – 22 novembre 2013, n. 26205
Presidente Salmè – Relatore Acierno

Svolgimento del processo

M. e F.C. chiedevano il riconoscimento giudiziale della paternità naturale di E.T., oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel corso della loro esistenza a causa della negata assunzione di genitorialità da parte del convenuto.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e quella di risarcimento del danno non patrimoniale escludendo invece la sussistenza del danno patrimoniale. Avverso tale sentenza proponeva appello principale il T., sostenendo l’insussistenza di alcun illecito civile a suo carico, sia sotto il profilo dell’elemento psicologico, non essendo stato a conoscenza del suo status prima dell’intervenuto accertamento giudiziale, né sotto il profilo del nesso di causalità, da ritenersi interrotto a causa del comportamento della madre che aveva omesso di richiedere tutela giudiziale per quaranta anni e dei due attori, i quali avevano proposto l’azione in oggetto molto tardivamente. Riteneva inoltre la non debenza del danno non patrimoniale, in mancanza di reato ed in assenza di prova certa della sofferenza degli attori, sottolineando, infine, l’eccessività del quantum di E 150000 ciascuno. Infine riteneva non dovuta tale voce di danno nei confronti di F.C., essendo stato riconosciuto dalla madre degli attori che all’epoca del concepimento frequentasse anche un altro uomo, nei confronti del quale il C. aveva rivolto identica domanda. Gli appellati formulavano impugnazione incidentale sull’ammontare del danno non patrimoniale e sul riconoscimento del danno patrimoniale.
La Corte d’appello a sostegno della conferma integrale della pronuncia di primo grado, per quel che interessa, affermava:
– l’illecita del T. consisteva non nel mancato adempimento del dovere di riconoscere lo status di figlio naturale in senso formale ma nell’aver danneggiato quello stesso status in senso sostanziale mediante la violazione dei doveri genitoriali ex art. 147 cod. civ.
– La mancanza di colpa era smentita dalle risultanze istruttorie, alla luce delle quali è emerso come l’appellante fosse stato ampiamente messo in grado di assumersi le proprie responsabilità ma si fosse consapevolmente astenuto da qualsiasi approfondimento della situazione che M.C. gli aveva manifestato recandosi anche presso i suoi genitori. La circostanza era a conoscenza di una vasta cerchia di persone cui la C. aveva rivolto le proprie confidenze. A tale quadro doveva aggiungersi l’interessamento del parroco del paese che nel corso della seconda gravidanza della C. aveva indicato al T. la violazione dei doveri religiosi e morali oltre che giuridici che discendevano dalla sua mancata assunzione di responsabilità;
– L’art. 30 della Costituzione contiene un principio di responsabilità per la procreazione alla luce del quale la mera contestazione dalla paternità, accompagnata dalla consapevolezza di aver avuto un rapporto idoneo alla procreazione è sufficiente a far sorgere uno specifico dovere di attivarsi per tutelare lo status di filiazione non sotto il profilo formale attraverso il riconoscimento ma sotto quello sostanziale consistente nel dovere di approfondire la veridicità della contestazione senza negarla pur in presenza di indizi contrari univoci. A tal riguardo la deposizione dell’assistente sociale ha evidenziato che il T. si è sempre disinteressato della precaria condizione di vita dei due bambini, anche nel lungo periodo (fino al 1999) durante il quale non era a conoscenza delle coeva relazione intessuta da M.C. anche con un altro uomo all’epoca del concepimento di F.C. In conclusione, l’ignoranza di questa circostanza esclude qualsiasi esimente al dovere di tenere un comportamento responsabilmente volto a scoprire l’esistenza della condizione di genitorialità verso i due figli mediante le analisi ematiche già disponibili all’epoca.
– La mancata tempestività dell’azione giudiziaria era priva di qualsiasi rilievo sul nesso causale;
– Il danno non patrimoniale, dovuto al grave stato di sofferenza dei due fratelli per la deprivazione della figura parentale paterna è sussistente e consiste nelle ripercussioni sociali e personali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stato desiderati come figlio. Pur non essendoci un danno alla salute sussiste un danno ad un valore della persona costituzionalmente protetto da risarcirsi in un importo congruo.
– Il parametro equitativo del danno da perdita parentale non può essere assunto in modo integrale, attesa la diversità della lesione, ma in via analogica ed in via meramente equitativa nella soglia minima prevista, tenendo conto del fatto che il dovere genitoriale non si esaurisce nell’obbligo alimentare ma si estende a quello di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli.
L’integrale disinteresse materiale e morale dimostralo dal T. ha prodotto una condizione di sofferenza legata al complessivo disagio derivante dall’assenza di un biunivoco status di filiazione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il T. affidandosi a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso i C.

Motivi della decisione

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 30 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello erroneamente interpretato il parametro costituzionale nella parte in cui ha ritenuto che la mera contestazione di paternità facesse sorgere l’obbligo in capo al T. di una serie di obblighi non indicati nella norma. Tale articolo infatti fa esclusivo riferimento ai doveri e diritti dei genitori verso i figli dopo che lo status legale sia formato e non per il mero fatto della procreazione. In particolare, dalla disposizione costituzionale non sorge alcun specifico dovere di attivarsi per approfondire la situazione di paternità. Tale dovere, peraltro, non può essere tatto sorgere da una norma di comune di diligenza volta ad approfondire la situazione di paternità.
Il primo motivo è manifestamente infondato. L’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sorge dalla nascita e discende dal mero fatto della generazione e decorre dal momento della nascita.
È nell’orientamento costante che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c., con la conseguenza (Cass., 17 22516/10; 27653/2011; Cass., 11 luglio 2006, n. 15756; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386). Tale preciso obbligo direttamente desumibile dal sistema di protezione della filiazione stabilito nell’art. 30 Cost., primo e secondo comma, non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori. La statuizione giudiziale relativa alla dichiarazione di paternità o maternità è, conseguentemente, del tutto ininfluente rispetto alla natura e alla nascita dell’obbligo sopradescritto, né assume alcun rilievo, neanche ai fini della decorrenza temporale del diritto, la formulazione della domanda rivolta al riconoscimento dello status.
Il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (art. 147 e 148 cod. civ.) è, in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione (Cass. 5562 del 2012). Alla formula costituita dall’endiadi “diritto ad essere educato e mantenuto” non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell’equilibrio psico fisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell’identità personale e relazionale dell’individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dall’Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al terzo comma, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d’intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell’obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall’integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell’Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. 176 del 1991 sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Nella recente pronuncia di questa sezione n. 5652 del 2012, relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella formante oggetto del presente giudizio, la Corte, oltre ad aver ribadito il principio sopra esposto, secondo il quale gli obblighi contenuti negli art. 147 e 148 cod. civ. di diretta derivazione costituzionale, sorgono per il mero fatto della nascita, ha, specificamente affermato che “La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar logo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità maternità .” Il presupposto della responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è individuato nella predetta pronuncia nella consapevolezza del concepimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la consapevolezza non s’identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie d’indizi univoci, generati dall’indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all’ epoca del concepimento, così come correttamente indicata nella sentenza impugnata. Nella specie, analogamente a quanto descritto nella narrativa del citato precedente di questa sezione, oltre alla coincidenza temporale tra l’esistenza di una relazione a carattere affettivo e sessuale tra la madre dei resistenti ed il ricorrente, sono emersi ed adeguatamente valutati dalla Corte d’Appello di Trieste, con motivazione immune da vizi logici e del tutto esauriente, numerosi fatti convergenti verso la chiara rappresentazione della verosimile derivazione biologica dei resistenti dal ricorrente, sottolineata in diverse occasioni e per un lungo lasso di tempo dalla C., con reiterate richieste d’aiuto e d’intervento rivolte al ricorrente, oltre che dall’interessamento dei servizi sociali territoriali e del parroco. Secondo quanto coerentemente esposto nella sentenza impugnata il ricorrente ha avuto la piena possibilità di essere del tutto consapevole della probabilità della propria paternità ma ne ha ignorato tutti i segnali, lasciando i minori privi della figura paterna e delle cure necessarie. Sarebbe stato suo preciso onere, come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, ricorrere ad un’indagine tecnica al fine di verificare se l’indicazione della C., legata alle convergenti circostanze di fatto emerse nel giudizio, fosse corretta oppure no e non attendere con inerzia la richiesta di riconoscimento giudiziale.
Con il secondo e terzo motivo è stata censurato sotto il profilo del vizio di motivazione il mancato riconoscimento dell’interruzione del nesso di casualità dovuto alla situazione d’incertezza determinata dalla madre degli attori per la concomitante relazione sessuale con un altro uomo al tempo del concepimento del secondo figlio e dall’inerzia giudiziaria degli attori che avrebbe determinato quanto meno un aggravamento rilevante del danno non patrimoniale riconosciuto. Ad essi andrebbe riconosciuto un concorso colposo nella produzione del danno ai sensi dall’art. 1227 cod. civ.
Entrambi i motivi, sono infondati. La Corte d’Appello con puntuale ed adeguata motivazione ha evidenziato che non è stata né allegata né provata la conoscenza da parte del ricorrente della concomitante relazione intrattenuta dalla C. con altro uomo all’epoca del concepimento di F.C., con conseguente ininfluenza della dedotta circostanza sul nesso causale tra il comportamento omissivo del ricorrente e l’evento dannoso consistente nella privazione della figura paterna e delle cure da essa derivanti (Pag. 19 sentenza impugnata).
Quanto al successivo profilo relativo all’incidenza eziologica dell’inerzia giudiziaria da parte dei resistenti a partire dal raggiungimento della maggiore età, fino alla proposizione della domanda di riconoscimento giudiziale di paternità, la natura del danno, esclusivamente non patrimoniale, esclude qualsiasi fondamento alla censura espressa. Come già osservato, la Corte d’Appello, con motivazione adeguata ed esauriente ha posto in evidenza che la condotta gravemente omissiva del ricorrente ha determinato fin dalla nascita dei resistenti e senza soluzione di continuità un grave stato di sofferenza psicologica derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna, sia sotto il profilo della relazione affettiva, sia sotto il profilo della negazione dello status sociale conseguente. Si è così determinata una lesione di carattere irreversibile, con riferimento a entrambe le sfere sopradescritte, del diritto di natura costituzionale riconosciuto e protetto dagli artt. e 30 Cost. così come rafforzato dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalle Convenzioni di New York del 20.11.89 ratificata con legge 176 del 1991, posta a tutela dell’interesse del minore e della responsabilità genitoriale. Come affermato nella sentenza impugnata, il danno subito a causa della privazione della figura paterna è consistito nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli. La condizione di sofferenza personale e morale nella quale sono stati posti i resistenti fin dalla nascita non ha natura transeunte né può essere influenzata, nell’an e nel quantum, dai fattori temporali indicati nei motivi di ricorso. La mancanza del padre ha segnato un tracciato di disagio e sofferenza nello sviluppo psico fisico dei minori ed ha creato una situazione di privazione affettiva e di ruolo sociale di natura stabile e definitiva, non suscettibile di mutamenti quanto meno fino al raggiungimento della maggiore età. Non essendovi limitazioni e condizionamenti di natura cronologica all’esercizio del diritto al riconoscimento della condizione filiale, l’unico modo d’interrompere (ove tempestivo) o limitare il vulnus determinatosi sarebbe stata una condotta opposta da quella tenuta dal ricorrente. La natura esclusivamente non patrimoniale del danno conferma la correttezza dello sviluppo argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall’assenza paterna fin dalla nascita nella vita dei resistenti. Nella prima fase di vita e fino alla maggiore età di M. e F.C., nella quale si è consumata la lesione al diritto costituzionale di vivere ed essere educati e mantenuti da entrambi i genitori, l’unica legittimata ad agire giudizialmente era la madre dei resistenti. Nella fase successiva la stabilizzazione definitiva della lesione subita ha reso del tutto ininfluente sulla determinazione del risarcimento, il momento dell’iniziativa giudiziale, non potendosi non evidenziare, peraltro, che la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali, l’esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso. Nessun concorso colposo dei resistenti può, pertanto, configurarsi, in ordine al momento dagli stessi prescelto per l’iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto oltre che del tutto ininfluente rispetta alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto.
Il secondo e terzo motivo, in conclusione meritano di essere rigettati.
Con il quarto motivo viene denunciato il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in ordine alla determinazione dell’ammontare del danno non patrimoniale. In E 150.000. In particolare si contesta che la Corte d’Appello dopo aver invocato l’applicazione del criterio equitativo “puro” e ad aver affermato di non poter ricorrere al criterio del danno da lesione per perdita parentale, abbia applicato contraddittoriamente, proprio tale parametro, con violazione dell’art. 1226 cod. civ.
Con il quinto motivo la medesima censura viene sollevata in relazione alla violazione degli art. 1226 e 2056 cod. civ. sottolineando la radicale differenza tra il danno da lesione per perdita parentale e il danno non patrimoniale in oggetto, tenuto conto della notevole riduzione dell’entità del danno liquidato in casi consimili.
I motivi possono essere trattati congiuntamente e si rivelano manifestamente infondati. La Corte d’Appello con ampia ed esauriente motivazione ha precisato (pag. 21-22 sentenza impugnata) di aver liquidato il danno non patrimoniale con criterio equitativo puro attesa “la modestia numerica di casi conformi”. I parametri adottati nel distretto per la perdita parentale sono, di conseguenza, assunti, in via meramente analogica e con l’applicazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa. Come ben argomentato nella sentenza impugnata il lutto da morte ha caratteristiche diverse da quelle del colpevole abbandono dei figli che caratterizza il caso di specie, in quanto quest’ultima situazione ha ancora margini di emendabilità. Pertanto il criterio tabulare “può rappresentare un punto di riferimento” nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione. La Corte d’Appello indicando il parametro da assumere analogicamente e le ragioni per cui era necessario discostarsene parzialmente ha del tutto coerentemente seguito gli orientamenti ribaditi anche di recente, da questa Corte, secondo i quali “Qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l’entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell’ammontare dei danni liquidati. (Cass. 8213 del 2013).
In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del contro ricorrente che liquida in E 15000 per compensi; E 200 per esborsi altre accessori di legge.