Ordinanza del Tribunale di Roma sul caso di scambio degli embrioni al Pertini

Il Tribunale di Roma decide il difficile caso dello scambio di embrioni avvenuto all’ospedale Pertini di Roma nel corso di una fecondazione assistita cui erano ricorse due coppie i cui embrioni sono stati tra loro scambiati.

Il Tribunale rileva che nel caso di specie “ci si trova di fronte un’eterologa “da errore” (la madre porta in grembo embrioni geneticamente non suoi né del marito né del partner) o una surroga materna “da errore” (i genitori genetici producono embrioni che sono impiantati nell’utero di un’altra donna che li porta in gestazione) con una procedura priva di consenso il che sembra generare una situazione di indeterminatezza in merito alla maternità e paternità (v. Commissione Nazionale di Bioetica, 11.7.2014) a fronte di un vuoto legislativo che dovrebbe venire colmato in via interpretativa“.

Il Giudice precisa inoltre che “la volontà del legislatore, molto recente, di mantenere quale principio cardine dell’ordinamento la maternità naturale legata al fatto storico del parto“. L’ordinanza richiama, poi, la modifica operata dal recente D.lgs n. 154/2013 che ha eliminato l’inciso “concepito” durante il matrimonio dall’art. 231 c.c.

L’ordinanza precisa inoltre che “il rapporto di filiazione – ed il conseguente diritto all’identità personale – si è andato sempre più sganciando nel nostro ordinamento dall’appartenenza genetica, potendosi rinvenire, grazie anche al rilievo “rivoluzionario” delle nuove tecniche riproduttive, diverse figure genitoriali“. E prosegue rammentando che “tutte le più recenti pronunce dei giudici interni e europei che si sono trovate a dover dirimere interessi in conflitto relativi al rapporto di filiazione, sono fondate sulla valutazione del dato concreto del dato affettivo familiare ed hanno come punto di riferimento l’interesse del minore (secondo quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dalle Nazioni Unite il 20.11.1989 e ratificata in Italia dalla legge 176/91) ed il principio di autoresponsabilità che deve sottendere al rapporto genitoriale, che trova il proprio fondamento nell’obbligo di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, mettendo quindi seriamente in discussione il principio del carattere necessariamente biologico o genetico del rapporto di filiazione“.