Riforma Giustizia: il pericolo dell’abolizione del Tribunale e della Procura Minorenni

L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

RILEVATO

che, durante la seduta del 27 gennaio 2016 della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in sede referente,è stato approvato l’emendamento 1.25 a firma dell’On.le Donatella FERRANTI in relazione al Disegno di Legge C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti, con il quale è stato previsto alla lett. b) punto 2) del comma 1° di <<sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, introducendo le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti>>1,

1 L’originaria stesura del Disegno di Legge C.2953 Governo prevede <<b) quanto al tribunale della famiglia e della persona: 1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona; 2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1): 2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio; 2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci; 2.3) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150; 2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l’attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate>>senza alcun intento di voler procedere alla soppressione del Tribunale per i Minorenni e tantomeno dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni.

ESPRIME

il proprio fermo e totale dissenso in ordine alla formulazione del predetto emendamento, in quanto la previsione di sopprimere il Tribunale per i Minorenni e l’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni non considera il fatto che l’amministrazione della giustizia in ambito minorile, con particolare riferimento a quella penale, non può essere assolutamente parificata e regolamentata secondo gli schemi della c.d. giustizia ordinaria, poiché è necessario garantire una effettiva e concreta specializzazionedei magistrati e di tutti coloro che, a qualunque titolo, si occupano delle questioni afferenti a persone minori di età, in special modo se si tratti di intervenire per l’attuazione del fondamentale principio di tutela e promozione dell’infanzia e dell’adolescenza favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

RILEVA

nello specifico l’ontologico e palese contrasto tra la lett. b) punto 2)comma

1° dell’emendamento 1.252  edil precetto sancito dall’art.31 comma 2°della Carta Costituzionaleil quale statuisce, invece, che la Repubblica è tenuta a proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo; si evidenzia, peraltro, che la stessa Corte Costituzionale con numerose pronunce ed, in particolare, con la sentenza 12.01.2015 n.1 ha espressamente sottolineato e ribadito che la tutela del minore è interesse assistito da garanzia costituzionale e che la giustizia minorile(globalmente intesa)deve essere improntata all’essenziale finalità di recupero del minore deviante attraverso la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, finalità quest’ultima che caratterizza tutte le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale minorile si esplica (Corte Cost. 16 marzo 1992 n.125)e che può essere realizzata solo attraverso una giurisdizione altamente specializzata;

2 laddove si prevede di <<sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni>>e, quindi, la sostanziale eliminazione del principio della specializzazione della giurisdizione minorile.

EVIDENZIA

che tale assurda determinazione di voler procedere alla soppressione del Tribunale per i Minorenni e dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni si pone in netto ed aperto contrasto anche con i precetti indicati a livello internazionale e comunitario in materia ed, in particolare, con le Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, adottate in data 17 novembre 2010, che invitano gli Stati membri a considerare <<l’istituzione di un sistema di giudici e avvocati specializzati in diritto dei minori>>, nonché di<<sviluppare ulteriormente i tribunali in cui possano essere adottate misure giuridiche e sociali a favore dei minori e delle loro famiglie>>, esortazione alla quale l’Italia sembra voler rispondere con una “soluzione” in totale controtendenza prevedendo, con il proposto emendamento, la sostanziale abolizione della magistratura minorile in favore di una struttura(quella delle sezioni specializzate distrettuali)che giammai potrà garantire, nonostante la denominazione, una effettiva e reale specializzazione dei magistrati ad essa assegnati;

SOTTOLINEA

a tal fine che la previsione, contenuta nel predetto emendamento 1.25 al punto 6-bis laddove si prevede che <<che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la Corte d’appello o con una sezione di Corte d’appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva>> non tiene conto del fatto che -nella pratica –la declaratoria di “assegnazione in via esclusiva” non esclude la possibilità che tale esclusività sia solo meramente dichiarativa;

MANIFESTA

altresì la propria profonda preoccupazione in merito alla contestuale prospettiva di <<13) istituire presso le procure della repubblica presso i tribunali di cui al punto

6) gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; e prevedere, presso le procure generali, l’individuazione, nell’ambito del programma di organizzazione dell’ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche>>,poiché tale previsione omette completamente di considerare che l’auspicata creazione di “gruppi specialistici” nelle Procure della Repubblica ordinarie(di fatto parificabili a gruppi analoghi a quelli già esistenti) non prevede -come almeno statuito per l’organo giudicante -una formale autonomia che consenta la esclusività della funzione, con ciò prefigurando il rischio concreto che i magistrati inquirenti, assegnati a tale gruppo specialistico, non si occuperebbero nella realtà soltanto della materia specialistica(in virtù di quello che è il notorio funzionamento della Procura Ordinaria e l’organizzazione della stessa),risultando di fatto inevitabile l’inserimento degli stessi in ogni turno ordinario concernente la materia “generica” del processo penale;

METTEIN RISALTO

inoltre che la creazione di un nuovo gruppo specialistico nella materia delle persone, della famiglia e dei minori non consente affatto, a talicondizioni, di mantenere la specializzazione neppure dei magistrati già formati:a seguito, infatti, della Legge costituzionale 23.11.1999 n.2 che ha novellato l’art.111 Cost. il Tribunale per i Minorenni non ha più la facoltà (che, invece, esercitava in passato) di attivare un procedimento civile a tutela di una persona minore in difficoltà o in pericolo, facoltà che può essere ora esercitata esclusivamente dall’attuale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l’unico organo di promozione dell’intervento del giudice a protezione del minorenne. Conseguentemente l’attuale Procura minorile, oltre che nell’ambito penale, esercita la propria competenza anche in materia civile e tale ambito di operatività è cospicuo e prevalente, benché tale dato non sia adeguatamente contemplato nelle statistiche giudiziarie con il risultato che ne viene ignorato il peso e la consistenza;

OSSERVA

che tale peculiare e specifica competenza delle Procure minorili verrebbe sostanzialmente vanificata dall’accorpamento delle stesse nelle Procure ordinarie-nonostante la previsione dell’istituzione di gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori-in quanto tale competenza potrebbe essere preservata solo con il totale esonero dei magistrati assegnati dalle c.d. attribuzioni ordinarie, soluzione in concreto non praticabile sulla base delle normali tabelle organizzative dell’Ufficio della Procura ordinaria e ciò comporterebbe il rischio tangibile che non sarebbe più possibile garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale l’intervento tempestivo e necessario per assicurare le azioni a tutela della persona minore di età in condizionidi grave pregiudizio(ad esempio: bambini abbandonati in strada; maltrattati o abusati dai genitori; vittime di tratta; neonati sottoposti a sevizie; ecc.), come invece avviene attualmente;

RILEVA

conseguentemente che l’accorpamento della Procura Minorile alla Procura Ordinaria produrrebbe, di fatto, l’annientamento della cultura minorile, “schiacciata” dalle esigenze di efficienza degli Uffici della Procura Ordinaria con inevitabile compromissione dei diritti delle persone minori di età e totale elusione di tutte le principali indicazioni europee ed internazionali in materia di effettiva specializzazione degli operatori coinvolti;

SEGNALA

altresì,con sgomento e profonda preoccupazione, che il testo di legge, così come emendato nella parte che disciplina le funzioni della pubblica accusa,determinerebbe anche gravissimi ed insanabili effetti negativi sullo stesso esercizio del diritto di difesa in sede penale con riferimento: (a)all’indagine sulla personalità del minore (del tutto non contemplata nel processo ordinario penale a carico di persone adulte), (b) all’istituto della messa alla prova (la cui richiesta viene, di fatto, previamente concordata con il pubblico ministero minorile), (c) all’istituto della mediazione penale minorile (che, nella fase delle indagini preliminari, è attivata dalla Procura Minorile), (d) all’istituto dell’irrilevanza penale del fatto (la cui richiesta compete, sempre nella fase delle indagini preliminari, al pubblico ministero), (e) al giudizio immediato e/o direttissimo (la cui applicazione è rimessa, per i soli minori autori di reato, alla valutazione discrezionale del pubblico ministero in ordine alle esigenze educative);

SOLLECITA ED INVITA

la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati-alla luce di tutto quanto innanzi chiarito ed evidenziato -a voler modificare integralmente l’emendamento 1.25, così come approvato nella seduta del 27 gennaio 2016, prevedendo la totale eliminazione del punto 2) della lett. b) del comma 1° con la conseguente riformulazione di tutti i successivi punti ad esso strettamente correlati ovveroa voler procedere ad una netta riformulazione almeno delle funzioni della pubblica accusa in conformità con quanto statuito  dalle previsioni costituzionali e con quanto indicato dalle apposite prescrizioni comunitarie ed internazionali,che auspicano tutte ed univocamente l’obiettivo di favorire l’istituzione di una giurisdizioneminorile finalizzata al recupero del minore devianteattraverso la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, finalità che può essere realizzata soltantoattraverso una giurisdizione altamentee realmentespecializzata.

Milano, 15febbraio 2016.

Avv. Tiziana PETRACHI

Resp. Naz. Settore Penale U.N.C.M.

Avv.Paola LOVATI

Presidente U.N.C.M.