Tribunale per i minorenni di Bologna, sentenza 6 luglio 2017
Il tribunale di Bologna, con sentenza del 06.07.2017, ha disposto l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 a favore di due minori, nei confronti del partner omosessuale del genitore genetico.
I Giudici bolognesi, riprendendo l’orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte con sentenza 12962/2016, enuncia il principio di diritto secondo cui “in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1 comma 20 legge n. 76 del 2016, l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso”.
In presenza di una relazione affettiva tra due persone, legate da un medesimo progetto di vita, con le stesse aspirazioni, desideri, progetti per il futuro, il mero fattore “omoaffettività” non può costituire un ostacolo formale alla crescita di un minore.