Tutela dei bambini o tutela delle frontiere?

La Corte di Cassazione con due sentenze di contenuto analogo (nn. 5856 e 5857, depositate nel marzo 2010) ha introdotto un nuovo orientamento in tema di diritti dei minori contrastante con un’altra recente decisione della medesima Corte (22080/2009) e ciononostante non ha ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Tali sentenze interpretano l’art. 31 del Testo Unico sull’immigrazione in termini fortemente restrittivi, elevando “il più generale interesse di tutela delle frontiere” a principio prevalente rispetto a quello di tutela del diritto del figlio ad essere allevato dai propri genitori.
Ciò in dispregio dei principi costituzionali a cui ben aveva fatto riferimento la sentenza del 2009, quali l’art. 30 (obbligo dei genitori di educare, mantenere, istruire i figli, cui corrisponde un diritto dei figli di identico contenuto); l’art 31 (aiuto e sostegno alla famiglia per l’adempimento dei compiti relativi alla protezione della maternità, infanzia e gioventù); l’art 34 (istruzione inferiore obbligatoria e gratuita; diritto dei capaci e meritevoli privi di mezzi a raggiungere i gradi più alti degli studi).
A fondamento della sua decisione la Suprema Corte interpreta la Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo semplicemente come un insieme di “norme di indirizzo generale che non ha portata né generale né illimitata” trascurando viceversa che si tratta di norme vigenti nel nostro ordinamento in forza della legge di ratifica del 27 marzo 1991 n. 176, con ciò tralasciando anche l’orientamento consolidato della stessa Corte di legittimità secondo cui detti principi devono essere parametri legali per le decisioni in ambito minorile.

L’Unione Nazionale Camere Minorili evidenzia seria preoccupazione che tale ultima interpretazione, contraria ai principi del nostro ordinamento, possa portare ad una disapplicazione dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998 da parte dei giudici di merito.

Esprimiamo seria convinzione, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e della normativa internazionale, sulla prevalenza dei diritti del minore sulla generica tutela delle frontiere, diritti che possono recedere solo ed esclusivamente laddove vi siano comprovate esigenze d’ordine pubblico e non mere irregolarità della presenza del genitore sul territorio italiano.

Ulteriore motivo di grave preoccupazione sono le conseguenze in ordine alla mancata scolarizzazione ed integrazione dei minori nel tessuto sociale italiano ogniqualvolta i genitori irregolari possano temere susseguenti denunce. Tale pericolo, peraltro, è già stato evidenziato da questa associazione alle vigilia dell’entrata in vigore del c.d. “pacchetto sicurezza”.

L’Unione Nazionale delle Camere Minorili auspica una rimessione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione, confidando che la susseguente pronuncia possa riaffermare il prevalente principio di tutela dei diritti del minore quale ineludibile requisito per uno stato di diritto.

Napoli, 19 marzo 2010

Avv. Fabrizia BAGNATI
Presidente
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI