Ultime sentenze
Cassazione civile n. 34382/2023
Determinazione assegno di mantenimento del minore- Cassazione civile n. 34382/2023.
In tema di assegno di mantenimento del figlio, l’aumento delle esigenze economiche di quest’ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell’art. 337 ter c.c., comma 1 – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento.
Cassazione civile sez. I, 05/01/2024, n.332
Ricorribili per Cassazione i provvedimenti contenenti decisioni sui tempi e modi di visita dei minori – Cassazione civile sez. I, 05/01/2024, n.332.
Le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono ricorribili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.
Cassazione civile ordinanza n. 511/2024
Registro di Stato civile – Cassazione civile ordinanza n. 511/2024.
Non può essere indicato nel Registro di Stato civile il nome della madre (italiana) di intenzione del bambino nato in Italia, dopo il ricorso alla maternità surrogata, con madre biologica straniera.
Cassazione civile Sez. Un. n. 35385 del 2023
Incidenza del periodo di convivenza prematrimoniale nella quantificazione dell’assegno di divorzio – Cassazione civile Sez. Un. n. 35385 del 2023.
Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.
Cassazione civile sentenza n .35437/2023
L’adozione estera può essere riconosciuta in Italia anche se i genitori adottivi non sono sposati – Cassazione civile sentenza n .35437/2023.
Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, l. 184/1983, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all’ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall’accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all’interesse della minore.

