Ultime sentenze

Determinazione assegno di mantenimento del minore- Cassazione civile n. 34382/2023.

In tema di assegno di mantenimento del figlio, l’aumento delle esigenze economiche di quest’ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell’art. 337 ter c.c., comma 1 – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento.

Ricorribili per Cassazione i provvedimenti contenenti decisioni sui tempi e modi di visita dei minori – Cassazione civile sez. I, 05/01/2024, n.332.

Le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono ricorribili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.

Incidenza del periodo di convivenza prematrimoniale nella quantificazione dell’assegno di divorzio – Cassazione civile Sez. Un. n. 35385 del 2023.

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.

L’adozione estera può essere riconosciuta in Italia anche se i genitori adottivi non sono sposati – Cassazione civile sentenza n .35437/2023.

Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, l. 184/1983, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all’ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall’accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all’interesse della minore.