Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29 novembre 2023, n. 33193
L’affidamento ai servizi sociali comporta limitazioni della responsabilità genitoriale – Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29 novembre 2023, n. 33193.
Qualora sia disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis “l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale”, in quanto: a) “nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore”, tipologia di “affidamento” ai servizi, che “e’ più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale”, né essendo richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali, occorrendo tuttavia che “il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati – con esclusione di poteri decisori – e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili”; b) nel secondo caso, invece, “il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale” e “costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all’affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021)”, cosicché “deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità”, presupponendo l’adozione di questo provvedimento “la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale” e dovendo i contenuti del provvedimento “essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito”, con adeguata vigilanza sull’operato dei servizi da parte del giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis che “i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori”, oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 dicembre 2023 n. 35537
Principi in tema di affidamento extrafamiliare- Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 dicembre 2023 n. 35537.
a) In tema di minori d’età che abbiano intrattenuto relazioni affettive con persone che non siano legate da vincoli biologici, il loro mantenimento è consentito ai sensi della L. n. 184 del 1983 comma 5-ter, art. 4 ed è un diritto dei minori in affidamento extrafamiliare, diritto che riceve tutela nei modi e nelle forme previsti dalla legge e segnatamente tramite l’ascolto del minore e tramite le garanzie processuali di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 5 comma 1; b) gli affidatari non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva, né – a maggior ragione – sono legittimati ad agire coloro che, non investiti da un formale provvedimento di affidamento, alleghino la sussistenza di un mero rapporto de facto con il minore; c) il mantenimento della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento extrafamiliare è subordinato alla valutazione, in concreto, della sua rispondenza al miglior interesse del minore; d) la interruzione ingiustificata, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità, è riconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all’art. 333 c.c. in relazione alla quale, se accertata, il giudice, su istanza dei soggetti indicati nell’art. 336 c.c. può adottare i provvedimenti convenienti nell’interesse del minore; e) i soggetti non compresi nell’elenco contenuto nell’art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitare, a tutela dei diritti e degli interessi del minore, l’iniziativa del pubblico ministero.
Cassazione civile n. 35500/2023
Provvedimenti giudiziali che statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei minori sono ricorribili in Cassazione- Cassazione civile n. 35500/2023.
Superando recenti discordanze, questa Corte, con orientamento condiviso, ha affermato che i provvedimenti giudiziali che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia), è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse superiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell’08/04/2019; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022). In altre parole, le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.
Cassazione civile n. 35253/2023
Affidamento dei minori – Cassazione civile n. 35253/2023.
Costituisce principio consolidato che in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell’affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (ex multis Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass. n. 4056 del 09/02/2023) Le limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale si pongono come deroghe alla regola generale della pariteticità dei compiti parentali e quindi devono essere giustificate da una ragione forte e specificamente individuata. Il figlio, salvi i casi nei quali sia accertato un suo interesse di segno contrario, di regola fa riferimento ad entrambe le figure genitoriali, investite congiuntamente nei suoi confronti della responsabilità.Costituisce inoltre principio consolidato, anche nella giurisprudenza della Corte EDU, che deve essere tutelata la relazione familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, tenendo conto che l’interesse del minore comprende tanto l’interesse a mantenere regolari rapporti con entrambi i genitori, quanto l’interesse a crescere in un ambiente sano, stabile e affidabile (sound enviroment).
Cassazione civile n. 34382/2023
Determinazione assegno di mantenimento del minore- Cassazione civile n. 34382/2023.
In tema di assegno di mantenimento del figlio, l’aumento delle esigenze economiche di quest’ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell’art. 337 ter c.c., comma 1 – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento.

