Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29 novembre 2023, n. 33193

L’affidamento ai servizi sociali comporta limitazioni della responsabilità genitoriale – Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29 novembre 2023, n. 33193.

Qualora sia disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis “l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale”, in quanto: a) “nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore”, tipologia di “affidamento” ai servizi, che “e’ più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale”, né essendo richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali, occorrendo tuttavia che “il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati – con esclusione di poteri decisori – e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili”; b) nel secondo caso, invece, “il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale” e “costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all’affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021)”, cosicché “deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità”, presupponendo l’adozione di questo provvedimento “la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale” e dovendo i contenuti del provvedimento “essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito”, con adeguata vigilanza sull’operato dei servizi da parte del giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis che “i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori”, oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.