Cassazione civile n. 35253/2023
Affidamento dei minori – Cassazione civile n. 35253/2023.
Costituisce principio consolidato che in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell’affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (ex multis Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass. n. 4056 del 09/02/2023) Le limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale si pongono come deroghe alla regola generale della pariteticità dei compiti parentali e quindi devono essere giustificate da una ragione forte e specificamente individuata. Il figlio, salvi i casi nei quali sia accertato un suo interesse di segno contrario, di regola fa riferimento ad entrambe le figure genitoriali, investite congiuntamente nei suoi confronti della responsabilità.Costituisce inoltre principio consolidato, anche nella giurisprudenza della Corte EDU, che deve essere tutelata la relazione familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, tenendo conto che l’interesse del minore comprende tanto l’interesse a mantenere regolari rapporti con entrambi i genitori, quanto l’interesse a crescere in un ambiente sano, stabile e affidabile (sound enviroment).

