Cassazione civile sez. I, 05/12/2023, n.33939

Il preventivo accordo sulle spese straordinarie riguarda solo quelle spese che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli – Cassazione civile sez. I, 05/12/2023, n.33939.

In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.