Corte Costituzionale sentenza n. 5/2024
Illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli. Corte Costituzionale sentenza n. 5/2024.
La Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli. Nello specifico, il Giudice delle Leggi ha affermato che, nell’attuale conformazione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne, è palese l’irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità in quanto destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale (art. 2 Costituzione). Secondo la Corte il punto di equilibrio tra la regola fissata dal codice civile e il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, va identificato nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. L’intervallo ordinario di diciotto anni, peraltro, continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio.

