Il preventivo accordo sulle spese straordinarie riguarda solo quelle spese che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli – Cassazione civile sez. I, 05/12/2023, n.33939.

In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.

Nomina curatore speciale del minore – Cassazione civile sentenza n. 1390 del 15 gennaio 2024.

La I° Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1390 del 15 gennaio 2024, rilevando un contrasto giurisprudenziale sull’omessa nomina del curatore speciale del minore, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite. Il Collegio ha rilevato la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza tra le pronunce circa il giudice al quale la causa deve essere rinviata a seguito della cassazione. Il contrasto è apparso sussistente:- con riferimento ai giudizi avente per oggetto provvedimenti d’adozione;- con riguardo ai giudizi che attengono ai provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale.Il Collegio ha quindi rilevato che i due citati indirizzi muovono da differenti presupposti:- quello che sostiene il rinvio al giudice di primo grado applica l’art. 354 c.p.c., ritenendo che la nullità del provvedimento di primo grado per difetto d’integrazione del contraddittorio renda nulla la sentenza d’appello che non ha disposto il rinvio al primo giudice ai sensi della norma succitata;- il secondo afferma un’interpretazione restrittiva dell’art. 354 c.p.c., ravvisando la nullità del solo provvedimento d’appello, dovendo il giudice d’appello procedere alla rinnovazione degli atti viziati dalla mancata costituzione, a mezzo difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore.

Illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli. Corte Costituzionale sentenza n. 5/2024.

La Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli. Nello specifico, il Giudice delle Leggi ha affermato che, nell’attuale conformazione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne, è palese l’irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità in quanto destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale (art. 2 Costituzione). Secondo la Corte il punto di equilibrio tra la regola fissata dal codice civile e il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, va identificato nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. L’intervallo ordinario di diciotto anni, peraltro, continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio.